IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
ai  sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n.
245,  convertito,  con  modificazioni,  dall'art.  1  della  legge 27
dicembre  2002,  n.  286,  del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione
dell'eccezionale  rischio di compromissione degli interessi primari a
causa  degli  eventi  sismici  che  hanno  interessato  la  provincia
dell'Aquila  ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile
2009;
  Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile  2009  recante  la  dichiarazione  dello  stato d'emergenza in
ordine agli eventi sismici predetti;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3753  del  6  aprile  2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15
aprile  2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009,
n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4
maggio  2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009,
n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del
6  giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009 e n. 3784 del 25
giugno  2009,  n.  3789  e  n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30
luglio  2009,  n.  3803  del 15 agosto 2009 e n. 3805 del 3 settembre
2009;
  Visto  l'art.  1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con
cui  si  dispone  che  i provvedimenti ivi previsti sono adottati con
ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi
dell'art.  5,  comma  2,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze per quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
  Viste  le  note  del  24 agosto e del 10 settembre 2009 del sindaco
dell'Aquila;
  Vista la nota del 15 settembre 2009 del Ministero della giustizia;
  D'intesa con la regione Abruzzo;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

                              Dispone:


                               Art. 1.



  1. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei   Ministri   n.   3805  del  3  settembre  2009  dopo  le  parole
«l'acquisizione  dei» e' aggiunta la seguente parola «lavori,» e dopo
le  parole  «nel  rispetto  del»  sono  inserite le seguenti: «merito
tecnico e del».
  2.   All'art.  11,  comma  3,  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  n. 3805 del 3 settembre 2009 dopo le parole
«Consorzio  rete  di  laboratori universitari di ingegneria (RELUIS)»
sono inserite le seguenti «nonche' di Abruzzo Engineering.».
  3.   Il   termine   di   sessanta   giorni   previsto  dall'art.  3
dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del
30 luglio 2009 e' elevato a centoventi giorni.
  4.  Al  comma  1  dell'art.  2  dell'ordinanza  del  Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  n.  3803  del  15 agosto  2009  cosi'  come
sostituito dal comma 5 dell'art, 11 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  n. 3805 del 3 settembre 2009 dopo le parole
«Pubblica regionale» e dopo le parole «Pubblica comunale» e' aggiunta
la seguente parola «sovvenzionata».
  5.  Il  comma  4  dell'art.  2  dell'ordinanza  del  Presidente del
Consiglio   dei   Ministri  n.  3803  del  15 agosto  2009  e'  cosi'
sostituito:
  «4.  Agli  oneri  derivanti dal presente articolo valutati, in euro
107  milioni  per  gli  interventi  da  effettuarsi sugli immobili di
proprieta'  dell'Azienda  territoriale edilizia residenziale pubblica
regionale  sovvenzionata,  e in euro 43 milioni per gli interventi da
porre  in  essere  sugli  immobili  di edilizia residenziale pubblica
comunale  sovvenzionata,  si provvede a carico dell'art. 14, comma 1,
del   decreto-legge   28   aprile   2009,   n.  39,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 24 giugno 2009, n. 77, nell'ambito della
ripartizione di somme effettuata in favore della regione Abruzzo».
  6.   All'art.  10,  comma  2,  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  n.  3755  del 15 aprile 2009 dopo le parole
«legge 24 dicembre 2007, n. 244» sono aggiunte le seguenti parole: «,
fino  al  31  dicembre 2009, con oneri valutati in euro 650.000,00, a
carico  dell'art.  7,  comma  1, decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77».
  7.  Il  comma  3  dell'art.  7  dell'ordinanza  del  Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  n.  3771  del  19  maggio 2009 e il comma 3
dell'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3784 del 25 giugno 2009 sono soppressi.
  8. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  n. 3803 del 15 agosto 2009 dopo le parole «venticinque
unita'  per  ciascuna  regione o provincia autonoma» sono inserite le
seguenti «o ente locale».
  9. All'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  n.  3803 del 15 agosto 2009 dopo le parole «sei unita'
per  ciascuna regione e provincia autonoma» sono inserite le seguenti
«ed ente locale».
  10.  Il  comma  2  dell'art.  5  dell'ordinanza  del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009 e' soppresso.
  11.   All'art.  1,  comma  3,  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio le parole: «con oneri a proprio carico» sono sostituite con
le  seguenti parole: «nel limite massimo di euro 300.000,00 con oneri
posti a carico dell'art. 7, comma 1, decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 24 giugno 2009, n.
77».